Safeguarding – Modello organizzativo

                                                                        ESTRATTO
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto
2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi.(21G00046) (GU n.68 del 19-3-2021)

                                                                           Titolo III
                                               CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
                                                                              Art. 16
                           Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le
Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee
guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni
e delle Società sportive e delle persone tesserate.
2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono
predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli
organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di
affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e
Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione
dandone comunicazione all’altro o agli altri.
3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano
agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui
esse sono affiliate.
4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un
modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base
a quanto disposto al comma 2.
5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di
promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei
tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-
undecies del codice penale.
6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva,
le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive
professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di
cui al comma 1.

 

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